Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-bis. (Violenza sessuale). - Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.
      Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

          1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

          2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

      Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
      La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».

 

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